I Testimoni di Geova -
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IL CASO PUCCI

Una vicenda conclusa?



In merito al caso dell'avvocato Vito Pucci, esposto nelle pagine precedenti (pagina1, pagina2) un articolo pubblicato dal "Corriere del Mezzogiorno" sabato 3/3/2007 riassume in breve il giudizio espresso da un tribunale di Bari:

«Il giudice monocratico della sezione distaccata del Tribunale di Bari Salvatore Casciaro ha respinto definitivamente il ricorso presentato da un testimone di Geova di Bari, Vito Pucci, che era stato espulso dalla congregazione nel luglio del 2003. Nella sentenza il giudice riconosce la “legittimità formale” del comportamento degli organi della congregazione.

Il magistrato ha inoltre accolto un’istanza presentata dalla stessa congregazione, disponendo che vengano cancellate, perché “chiaramente non esenti da una connotazione offensiva”, alcune espressioni contenute nel ricorso presentato da Pucci. Pucci era stato espulso dalla congregazione tre anni e mezzo fa».

Altro articolo sul caso pubblicato dalla "Gazzetta del Mezzogiorno" nella stessa data:

:
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Ill testo integrale della Sentenza del Tribunale di Bari notificata il 20/02/2007:
..........................................................

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE DISTACCATA DI BITONTO

in composizione monocratica nella persona del giudice
dr. Salvatore Casciaro, in funzione di giudice unico,
ha emesso la seguente definitiva sentenza
nella controversia civile recante n. 373 R.G.A.C.
dell'anno 2003, vertente fra

A) AVV. PUCCI VITO (difeso da se stesso nonché dagli aw.tì Luigi Liberti e Luigi De Marco), attore, eiconveni

B) CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA nonché i Signori CAMINITI GIORGIO, NENCIN1 LUCIANO, CANDELARESI CARLO, NARDELLO RUGGIERO, CAROLLO ANTONIO, PISCITELO PASQUALE, PALONE GIUSEPPE, BRICCONI MASSIM1LIANO, ANGELI DENNI, GRAZIANl SAURO (difesi dagli avv.ti professori Pietro Rescigno, Giuseppe Tucci e Andrea Barenghì) nonché gli altri convenuti

C) CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CORPO DIRETTIVO DEI TESTIMONI DI GEOVA nonché i Signori PICCIOLI PAOLO, FARNETI VALTER, ROSATI SERGIO, DANIELI ANTONIO, GRASSI DOMENICO, DITARANTO GIOVANNA, MAGISTER SANDRO, non costituiti.

Svolgimento del processo


Con citazione del 16-10-2003, ritualmente notificata, l'avv. Pucci - professandosi fedele al credo dei Testimoni di Geova - evocò in giudizio la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, Caminiti Giorgio, Nencini Luciano, Candelaresi Carlo, Nardello Ruggiero, Carello Antonio, Piscitelli Pasquale, Palone Giuseppe, Bricconi Massimiliano, Angeli Donni, Oraziani Sauro (e gli altri soggetti in intestazione, sia pure "indispensabile informazione, per accertare con efficacia di giudicato le conclusioni rassegnate in danno delle altre, partì") per sentir dichiarare, nei loro confronti, la nullità e/o l'annullamento del provvedimento di "disassociazione" adottato in suo danno in data 3-7-2003, con la motivazione della divisione ex Lettera ai Romani 16:17-18, atteso "l'insanabile contrasto con i fondamentali principi della Costituzione italiana (art. 13 ss.) e dell'Ordinamento giuridico italiano dell'intero procedimento giudiziario di espulsione instaurato e definito in pregiudizio dell'attore da parte del Comitato Giudiziario speciale e del Comitato giudiziario speciale d'appello”.

Più in particolare, l'avv. Pucci (dopo una lunga ricostruzione di vicende intervenute all'interno della Congregazione e dì sue personali esperienze di vita) dedusse, in sintesi, che il processo disciplinare in questione non era stato preceduto dalla contestazione degli addebiti, né trattato dagli organi statutariamente a ciò deputati (i sedicenti comitati giudiziali non erano previsti nello statuto) e si era per giunta concluso con un provvedimento di espulsione indegno di tal nome, siccome privo di motivazione in quanto consistente in una frase ridicolmente notificata mediante telefono cellulare (primo grado) e per citofono (secondo grado).

Nel costituirsi in giudizio, con distinte comparse, la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e gli altri convenuti in intestazione sub B) chiesero, con varie argomentazioni, la reiezione dell'avversa domanda con vittoria di spese. 1 restanti convenuti sub C) restarono invece contumaci.

Sospesa in via cautelare la delibera impugnata, con ordinanza poi vocata dal Collegio in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., la causa, all'esito della fase istruttoria - nell'implicita reiezione delle istanze. prova formulate dalle partì-, è stata infine trattenuta in decisione con 'assegnazione dei termini per le memorie conclusive e le repliche, ex 190 c.p.c..

Motivi della decisione


La domanda del Pucci non merita accoglimento.

1. Con ordinanza resa in sede cautelare questo Giudice, affermato la facoltà di sindacato per così dire "formale" sulla delibera resa dalla Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova, ne sospendeva l'efficacia esecutiva osservando in buona sostanza, per quanto ancora rileva sul/umws boni iuris, 1) che non risultava nella specie rispettato l'iter sanzionatone stabilito all'ut 5 dello statuto (quivi si legge: "l'espulsione dei soci aderenti è deliberata dall'assemblea su proposta del Corpo degli anziani delle Congregazioni locali"), mancando la proposta dell'organismo locale della Congregazione di Bari-S. Spirito e, inoltre, 2) che non si evinceva ex actis il rispetto del principio della previa contestazione degli addebiti e dell'audizione dell'incolpato.

2. L'ordinanza in parola, sottoposta a reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. da parte della Congregazione, è stata revocata con ordinanza del 14-12-2004, nella quale il Collegio, dopo un ampio e approfondito excursus sui limiti del sindacato giudiziale delle delibere delle confessioni religiose ancorché prive di intesa con lo Stato (qual è appunto la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova)1, affermava come il Comitato giudiziale non fosse altro che un'emanazione della stessa Congregazione locale di Bari-S.Spirito ciò in sintonia con lo statuto confessionale il quale consentiva, ex art. 3 u.c., la possibilità di integrazioni per effetto delle norme e delle direttive transnazionali (così la pubblicazione "Prestate attenzione a voi stessi e a tutto il gregge" in cui si precisa a pag. 110 come trattare i casi giudiziari) emanate, dalla Watch Tower Bible and Tract Society.

Ergo, se è vero che la proposta di delibera di disassociazione fu resa dal Comitato giudiziale di prima istanza, e poi confermata in appello da altro Comitato giudiziale, è vero anche che un siffatto iter deliberativo doveva ritenersi espressione della volontà degli anziani della Congregazione locale di Bari-S.Spirito.

Sotto altro concorrente profilo, il Collegio soggiungeva come il diritto di difesa, pur nell’ informalità propria del procedimento de quo, fosse stato in concreto rispettato "nel suo nucleo essenziale costituito dal contraddittorio" avendo il Pucci avuto (il 4-6-2003, e dunque prima dell'avvio della procedura giudiziaria) un colloquio chiarificatore di ben sei ore in cui fu reso edotto, ancorché informalmente, degli addebiti a lui mossi (tant'è che egli si lamentava, a ben vedere, dell'omessa "formale" contestazione con atto scritto, ma la invocata formalità, sempre a parere del Collegio, sarebbe estranea agli scopi dell' intervento disciplinare in questione volto com'è quest'ultimo a redimere il peccatore e a procurarne l'eventuale pentimento).

3. 11 percorso logico-giuridico dell'ordinanza collegiale, così come succintamente tratteggiato, è condiviso in questa sede dal Giudicante che, re melius perpensa, si richiama in toto alle diffuse argomentazioni contenute nell'ordinanza cit,, qui da intendersi integralmente trascritta, aggiungendo le seguenti brevi notazioni rafforzative. Si rinviene agli atti la nota 5-6-2003 (sub doc. n.11 fasc. Congregazione) a firma del "Corpo degli anziani di Barì-S.Spirito" da cui emerge che fu proprio quest'ultima Congregazione locale a richiedere la trasformazione del Comitato speciale in Comitato giudiziale, ciò che avvalora l'assunto in ordine al fatto che questo sia null'altro che un'emanazione del Corpo degli anziani della Congregazione locale .

In linea con tale prospettazione si legge a pag, 145 della pubblicazione “Organizzati per compiere il nostro ministero " (anch'essa integrativa dello statuto ex art 3 u.c.)-" " ...il corpo degli anziani della congregazione incaricherà un comitato giudiziario composto di almeno tre fratelli con l'incarico di trattare il caso".

Si tratta, per l'appunto, di fratelli incaricati dalla Congregazione locale, tant'è che a pag. 147 della stessa pubblicazione si precisa, per il comitato d'appello (ma deve ritenrsi anche per quello dì prima istanza), che "sì possono impiegare anziani locali o anziani di congregazioni vicine".

Se dunque la procedura seguita in punto di competenza a deliberare la "disassociazione" risponde a quella prevista dallo statuto, ancorché integrato dalla pubblicazione "Prestate attenzione a voi stessi e a tutto il gregge" cit., in cui si precisa come trattare i casi giudiziali, è chiaro allora che il Pucci (già reso edotto dei rilievi a lui mossi nella riunione del comitato speciale del 4-6-20033), dopo aver sua sponte rifiutato il successivo 6 giugno ogni colloquio con i membri del comitato, trasformatosi da speciale in giudiziario - i quali preliminarmente avrebbero provveduto all'enunciazione delle incolpazioni -, non può dolersi della violazione del diritto di difesa; l'esercizio del quale costituisce, come noto, una facoltà dell'incolpato e non può trasformarsi ab extra in imposizione per il soggetto che liberamente intenda sottrarsi all'iter disciplinare rendendosi irreperibile nel corso del procedimento dinanzi agli organi a ciò deputati.

Per i motivi suesposti, la domanda introdotta contro la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova va conclusivamente rigettata (come pure quella proposta nei confronti degli altri soggetti, persone fìsiche, evocate in giudizio che terrebbe a presupposto - parrebbe di capire dalla non perspicua narrativa della citazione - una loro responsabilità concorsuale nell'emissione della delibera di "disassociazione", la cui legittimità formale, per contro, è stata qui definitivamente acclarata).

Stimasi equo, per la peculiarità delle questione, compensare le spese di lite fra le partì. Merita accoglimento l'istanza ex art. 89 c.p.c. di cancellazione formulata dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, con particolare riferimento alle espressioni "chiaro stampo mafioso" "colossale truffa religiosa", "clima di omertà" inserite nell'avversa conclusionale, rispettivamente a pag. 6 e 22, siccome chiaramente non esenti da una connotazione offensiva e, come tali, eccedenti i limiti dell'esercizio del diritto di difesa ancorché inteso in senso lato.

il tribunale di Bari, Sezione distaccata di Bitonto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda del Pucci e compensa le spese del giudizio fra le parti; visto l'art. 89 c.p.c., dispone la cancellazione dalla comparsa conclusionale del Pucci, depositata il 18-12-2006, delle espressioni di cui in parte motiva, mandando la Cancelleria per l'esecuzione.
Bitonto, 20-2-2007
..........................................................

 
   
       
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Crisi di coscienza,
Fedeltà a Dio
o alla propria religione?
Di Raymond Franz,
già membro del
Corpo Direttivo
dei Testimoni di Geova
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